diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7065 del 27/08/1987 (Rv. 455235 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ESAME DI FATTI NUOVI DA PARTE DEL GIUDICE DI RINVIO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455235-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ESAME DI FATTI NUOVI DA PARTE DEL GIUDICE DI RINVIO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Il giudice di rinvio può prendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti e sulle loro pretese senza violare con ciò il divieto di esaminare punti non prospettati dalle parti nelle fasi precedenti, a condizione però che si tratti di fatti impeditivi (come il giudicato esterno), estintivi o modificativi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle fasi pregresse al giudizio di rinvio. (Conf 2751/85, mass n 440530).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)