Sez. L, Sentenza n. 9808 del 09/11/1996 (Rv. 500450 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Presupposti - Fatti obiettivi incidenti sulla situazione sostanziale dedotta in giudizio - Sopravvenuta superfluità della pronuncia giudiziale - Necessità - Fattispecie in materia di lavoro subordinato relativa all'incidenza sul giudizio sulla idoneità delle mansioni assegnate del passaggio in giudicato di sentenza di rigetto di impugnativa di licenziamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
La materia del contendere può ritenersi cessata quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta. (Nella specie, nel giudizio di rinvio avente ad oggetto l'accertamento circa la legittimità della condotta del datore di lavoro nell'ottemperare ad una sentenza, passata in giudicato, contenente l'ordine di reintegrazione del dipendente nelle mansioni svolte prima dell'assegnazione ad altre, risultate non equivalenti, era stato fatto valere il passaggio in giudicato della sentenza, emessa in un diverso giudizio, di rigetto dell'impugnativa del licenziamento del lavoratore interessato; la S.C., ha riformato la sentenza di merito, che aveva ritenuto cessata la materia del contendere, rilevando che i due giudicati avevano ad oggetto diritti diversi, in una situazione in cui il rapporto di lavoro aveva avuto attuazione, a seguito della esecuzione della sentenza di primo grado di reintegrazione nel posto di lavoro, per vari anni successivamente alla richiesta di ottemperanza al giudicato sulle mansioni, e che l'accertamento in questione costituiva la premessa logica e giuridica per ulteriori domande di tipo risarcitorio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)