Sez. L, Sentenza n. 2751 del 27/04/1985 (Rv. 440530 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ESAME DI FATTI NUOVI DA PARTE DEL GIUDICE DI RINVIO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ESAME DI FATTI NUOVI DA PARTE DEL GIUDICE DI RINVIO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Il giudice di rinvio ben può prendere in considerazione fatti nuovi, incidenti sulla posizione delle parti e sulle loro pretese, senza violare con ciò il divieto di esaminare punti non prospettati dalle parti nelle fasi precedenti, a condizione che si tratti di fatti impeditivi o estintivi o modificativi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle fasi pregresse al giudizio di rinvio. (V 3312/83, mass n 428203; (V 6223/79, mass n 402949; (V 4750/77, mass n 388362).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)