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Sez. 3, Sentenza n. 2768 del 11/07/1975 (Rv. 376776 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - MANCATA - GIURAMENTO DE VERITATE - DICHIARAZIONE DI IGNORANZA O DIMENTICANZA - RIFIUTO DI PRESTARE IL GIURAMENTO - EQUIVALENZA - EFFETTI - GIURAMENTO DE SCIENTIA - EFFETTI DI DETTA DICHIARAZIONE - GIURAMENTO SULLA FORMULA NEGATIVA - DECISIONE FAVOREVOLE AL GIURANTE.*
Stato
decisa il 1975-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376776-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - MANCATA - GIURAMENTO DE VERITATE - DICHIARAZIONE DI IGNORANZA O DIMENTICANZA - RIFIUTO DI PRESTARE IL GIURAMENTO - EQUIVALENZA - EFFETTI - GIURAMENTO DE SCIENTIA - EFFETTI DI DETTA DICHIARAZIONE - GIURAMENTO SULLA FORMULA NEGATIVA - DECISIONE FAVOREVOLE AL GIURANTE.*

Nel giuramento de veritate le espressioni che significhino ignoranza o dimenticanza si risolvono in un rifiuto di prestare il giuramento e, conseguentemente, producono la soccombenza della parte che avrebbe dovuto giurare. Al contrario, se il giuramento e de scientia, esse debbono essere intese non come rifiuto, ma come prestazione del giuramento sulla formula (negativa) proposta e, quindi, importano decisione della lite a favore del giurante. (Conf 3051/73, mass n 366780).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 239 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)