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Sez. 2, Sentenza n. 2160 del 08/07/1971 (Rv. 352915 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO- LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - ALLA INSTAURAZIONE DI GIUDIZI ANCHE POSSESSORI A TUTELA DELLE PARTI COMUNI DELLO STABILE CONTRO TERZI O ALCUNI DEI CONDOMINI - SUSSISTENZA - LEGITTIMAZIONE ALLA TUTELA DI DIRITTI PERSONALI ED AUTONOMI DEI SINGOLI COMPROPRIETARI - PER LA INSTALLAZIONE DI ANTENNE RADIOTELEVISIVE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352915-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO- LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - ALLA INSTAURAZIONE DI GIUDIZI ANCHE POSSESSORI A TUTELA DELLE PARTI COMUNI DELLO STABILE CONTRO TERZI O ALCUNI DEI CONDOMINI - SUSSISTENZA - LEGITTIMAZIONE ALLA TUTELA DI DIRITTI PERSONALI ED AUTONOMI DEI SINGOLI COMPROPRIETARI - PER LA INSTALLAZIONE DI ANTENNE RADIOTELEVISIVE - INSUSSISTENZA.*

L'amministratore del condominio puo agire ed esperire anche le azioni possessorie contro i terzi che minacciano le cose comuni, chiamando in giudizio uno o piu condomini a nome del condominio per le stesse cause per cui agisce contro i terzi, ma non e legittimato ne attivamente ne passivamente per azioni aventi ad oggetto diritti personali, autonomi, spettanti ai condomini, quale quello attribuito dall'art 1 della legge 6 maggio 1940, n 554, agli abitanti dello stabile e degli appartamenti in ordine alla installazione e manutenzione di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Legge 06/05/1940 num. 554 art. 1, Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)