Sez. 2, Sentenza n. 369 del 20/01/1982 (Rv. 418064 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - IN GENERE - AZIONI GIUDIZIARIE - ESERCIZIO DELLE AZIONI POSSESSORIE - POTERE DELL'AMMINISTRATORE - AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA OVVERO DIVIETO O LIMITAZIONI DA PARTE DI QUEST'ULTIMA - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - IN GENERE - AZIONI GIUDIZIARIE - ESERCIZIO DELLE AZIONI POSSESSORIE - POTERE DELL'AMMINISTRATORE - AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA OVVERO DIVIETO O LIMITAZIONI DA PARTE DI QUEST'ULTIMA - ESCLUSIONE.*
Fra le attribuzioni dell'amministratore di condominio, di cui all'art. 1130, n. 4 cod. civ., rientrano le azioni possessorie, in quanto tendenti, per definizione, al recupero od al mantenimento del godimento della cosa, sottratto illecitamente o molestato dal terzo, sicché il loro Esercizio, ad opera dell'amministratore, con riferimento a parti condominiali, non è subordinato ad autorizzazione dell'assemblea, né può da questa essere escluso o limitato. (V 3561/72, mass nn 361535 e 361537; (V 2160/71, mass n 352915).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)