Sez. 3, Sentenza n. 8722 del 09/08/1995 (Rv. 493619 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE | Ragioni del divieto - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE
L'art. 89 cod. proc. civ. contiene una norma posta a tutela dell'eccesso nell'esercizio del diritto di difesa, la quale si deve svolgere sempre in maniera civile e non deve essere caratterizzata dall'intento di offendere inutilmente l'avversario (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha disposto la cancellazione delle parole "calunniosa e falsa" - con le quali il difensore di una parte aveva definito la rappresentazione dei fatti svolta dal difensore della controparte - ritenendole ingiustificate ed offensive, in quanto non limitantesi a negare la veridicità di determinati fatti, bensì attribuenti alla controparte lo scopo specifico di indicare un fatto non vero).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)