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Sez. 2, Sentenza n. 9040 del 03/11/1994 (Rv. 488352 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE | Cancellazione - Potere discrezionale del giudice di merito - Omesso esame dell'istanza di cancellazione - Impugnabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488352-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE

Poiché la cancellazione di frasi o parole ingiuriose contenute negli scritti difensivi è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, che può disporla anche d'ufficio a norma dell'art. 89 cod. proc. civ., l'istanza per la cancellazione costituisce una mera sollecitazione per l'applicazione dell'anzidetto potere discrezionale, di guisa che l'omesso esame di essa non può formare oggetto di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)