Sez. U, Sentenza n. 6666 del 02/06/1992 (Rv. 477490 - 01)
Opere pubbliche (appalto di) - Prezzo - Revisione - In genere | Posizione dell'appaltatore - Interesse legittimo e diritto soggettivo - Condizioni rispettive - Controversie relative - Giurisdizione - Esercizio del potere discrezionale dell'appaltante di accordare la revisione - Rilevanza - Atti interni della P.A. diretti al riconoscimento della revisione - Esclusione.
Opere pubbliche (appalto di) - Prezzo - Revisione - In genere
In tema di revisione del prezzo di appalto di opere pubbliche, la posizione dell'appaltatore, la quale ha normalmente consistenza di mero interesse legittimo perché correlata all'esercizio di un potere discrezionale della P.A. - con conseguente devoluzione alla giurisdizione amministrativa delle controversie ad esso relative -, assume, invece, natura di diritto soggettivo - talché spetta alla giurisdizione ordinaria la decisione delle controversie in ordine alla quantificazione del credito per revisione - quando il credito stesso consegua alla stipulazione di apposito patto contrattuale (anteriormente all'entrata in vigore della legge 22 febbraio 1973, che lo ha poi espressamente vietato) o quando l'appaltante abbia positivamente esercitato detto potere discrezionale di accordare la revisione, anche tacitamente, attraverso comportamenti concludenti, fra i quali non possono, tuttavia, ricomprendersi atti interni della P.A., meramente preparatori e finalizzati ad un eventuale riconoscimento della revisione medesima.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 1, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 1, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 4, Legge 22/02/1973 num. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)