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Sez. U, Sentenza n. 454 del 20/06/2000 (Rv. 537762 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Contratto d'appalto - Revisione dei prezzi - Posizione dell'appaltatore - Tutelabilità dinanzi all'A.G.O. - Condizione - Clausola contrattuale anteriore alla legge n. 37 del 1973 o riconoscimento del diritto a revisione da parte della P.A. - Provenienza del riconoscimento da un organo deliberante dell'ente pubblico parte nel contratto di appalto - Necessità.
Stato
decisa il 2000-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537762-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE

Con riguardo alla revisione del prezzo degli appalti di opere pubbliche, la posizione dell'appaltatore - che è di norma tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, configurandosi come interesse legittimo - acquista natura e consistenza di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, solo quando la convenzione sia resa obbligatoria in forza di clausola contrattuale stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 37 del 1973, ovvero quando l'amministrazione abbia già adottato un espresso provvedimento attributivo o tenuto un comportamento comportante implicito riconoscimento del diritto alla revisione; in relazione a tale ultima ipotesi, il provvedimento o il comportamento concludente devono provenire dall'organo deliberativo competente ad esprimere la volontà dell'ente pubblico e non possono consistere in atti interni della P.A., meramente preparatori e propedeutici ad un eventuale riconoscimento della revisione. (Nella specie, in relazione ad un appalto di cui era parte un comune, la sentenza di merito, cassata dalla S.C., aveva attribuito valore di accoglimento della domanda di revisione dei prezzi ad una relazione dell'ingegnere capo di una USL che trasmetteva il computo del compenso revisionale eseguito dal direttore dei lavori con l'adesione dell'appaltatore).

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501, Legge 22/02/1973 num. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)