Sez. L, Sentenza n. 2640 del 09/07/1976 (Rv. 381424 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA DI OTTENERE IL SODDISFACIMENTO DEL CREDITO - SUFFICIENZA - PRECISAZIONE DELL'AMMONTARE - IRRILEVANZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA DI OTTENERE IL SODDISFACIMENTO DEL CREDITO - SUFFICIENZA - PRECISAZIONE DELL'AMMONTARE - IRRILEVANZA.*
Un atto, che manifesti al debitore la volonta del creditore di ottenere il soddisfacimento del suo diritto, e idoneo ad interrompere la prescrizione estintiva, a norma dell'art 2943 quarto comma cod civ, ancorche non indichi il preciso ammontare del credito. (Conf 4208/74, mass n 372877).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)