Sez. L, Ordinanza n. 16755 del 24/08/2004 (Rv. 576213 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Contratto di lavoro a tempo parziale stipulato verbalmente - Nullità per difetto di forma - Conseguenze - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE
Non è manifestamente infondata, in relazione agli art. 3 e 36 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984 n. 863, nella parte in cui, prevedendo - secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità - la nullità dell'intero contratto di lavoro a tempo parziale stipulato verbalmente, riduce la tutela offerta al lavoratore al solo riconoscimento delle retribuzioni relative alle prestazioni eseguite, ex art. 2126 cod. civ., con esclusione della normativa sul licenziamento (v. Corte cost. n. 210 del 1992).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 com. 2 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)