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Sez. L, Sentenza n. 11108 del 26/07/2002 (Rv. 556317 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Contratto di lavoro a tempo parziale - Forma scritta - Requisito "ad substantiam" - Mancanza della forma scritta - Conseguenze - Nullità per difetto di forma.
Stato
decisa il 2002-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556317-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

Poiché la forma scritta, prevista dall'art. 5, secondo comma, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, per la stipulazione del contratto di lavoro a tempo parziale costituisce un requisito stabilito "ad substantiam" e non già "ad probationem", la mancanza della forma scritta comporta nullità per difetto di forma e non anche per illiceità della causa o dell'oggetto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1424, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)