Sez. L, Sentenza n. 5330 del 10/03/2006 (Rv. 587741 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Contratto a tempo parziale - Inosservanza del requisito della forma scritta - Conseguente nullità del contratto - Valorizzazione delle argomentazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 2005 - Disciplina ex art. 1419, comma primo, cod. civ. - Applicabilità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE
La nullità della clausola sul tempo parziale, per difetto di forma scritta, anche sulla scorta delle indicazioni offerte con la sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 2005, non implica, ai sensi dell'art. 1419, comma primo, cod. civ., l'invalidità dell'intero contratto - a meno che non risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte colpita da nullità - e comporta, per il principio generale di conservazione del negozio giuridico colpito da nullità parziale, che il rapporto di lavoro deve considerarsi a tempo pieno. (Nella specie la Corte ha confermato la decisione di merito che aveva, tra l'altro, rilevato che era onere del datore di lavoro dedurre e dimostrare che non avrebbe mai voluto costituire un rapporto a tempo pieno, circostanza in concreto nemmeno adombrata dallo stesso datore).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)