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Sez. L, Sentenza n. 1922 del 08/02/2003 (Rv. 560314 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Codice disciplinare - Natura negoziale - Interpretazione - Accertamento in fatto riservato al giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560314-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

In tema di licenziamento disciplinare, il codice disciplinare predisposto dal datore di lavoro nel rispetto della legge e del contratto collettivo di lavoro ha natura negoziale, con la conseguenza che l'interpretazione delle relative disposizioni involge un apprezzamento in fatto ed è riservata in via esclusiva al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in cassazione solo per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale imposti dalla legge e per vizi di motivazione. (Nella specie, vertendosi in tema di licenziamento disciplinare di un dipendente dell'Azienda di Igiene Urbana di Genova, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva interpretato la disposizione contrattuale prevedente l'aumento della sanzione in caso di recidiva nel senso che fosse sufficiente ai fini di tale aumento l'irrogazione di una precedente sanzione per una mancanza della medesima natura, non rilevando la circostanza che il precedente provvedimento fosse stato impugnato, o che il relativo procedimento non fosse stato ancora definito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 603 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)