Sez. L, Sentenza n. 1747 del 18/02/1995 (Rv. 490507 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Principio della tassatività degli illeciti - Portata - Conformità al principio ex art. 25 Cost. - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
In tema di sanzioni disciplinari nell'ambito del rapporto di lavoro, il principio di tassatività degli illeciti del prestatore di lavoro - la previsione dei quali corrisponde, da un lato, all'interesse del datore di lavoro, perché impedisce in via preventiva determinati comportamenti dei lavoratori e rende meno incerta e discutibile la validità del recesso, e, dall'altro, all'interesse dei lavoratori perché la sanzione non può disgiungersi dalla conoscenza effettiva del precetto, senza la quale non è ravvisabile una consapevole ribellione all'ordinamento - non può essere inteso nel senso rigoroso imposto nel diritto penale dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dovendosi distinguere fra comportamenti illeciti attinenti all'organizzazione aziendale ed ai modi di produzione, i quali si riferiscono a norme per lo più ignote alla generalità e sono perciò conoscibili solo se espressamente previste, e quelli manifestamente contrari ai valori generalmente accertati, e perciò spesso illeciti anche penalmente, oppure palesemente in contrasto con l'interesse dell'impresa (nella specie, consistenti in prestazioni lavorative ridottissime rispetto alla media e in un comportamento insubordinato ed irriguardoso) per i quali non è necessaria la specifica inclusione nel codice disciplinare siccome di per sè idonei a manifestare "la culpa lata" corrispondente al "non intellegere quod omnes intellegunt".
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)