Sez. L, Sentenza n. 4735 del 28/04/1995 (Rv. 492054 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Previsione sul codice disciplinare di sanzioni conservative per violazione delle regole di correttezza - Accertamento della maggiore gravità del fatto e della conseguente legittimità del licenziamento in tronco intimato dal datore di lavoro - Ammissibilità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
In riferimento alla previsione del codice disciplinare, contenuta in un contratto collettivo di lavoro, la quale, in caso di violazione delle regole di correttezza nei confronti dei terzi, preveda l'irrogazione di sanzioni quali, a seconda della gravità, il rimprovero verbale o scritto e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un massimo di tre giorni, è corretta sul piano logico-giuridico la valutazione del giudice di merito che escluda la riconducibilità a tale previsione di una mancanza che ecceda di molto i limiti della semplice scorrettezza, ledendo principi fondamentali della convivenza civile, e quindi - facendo applicazione del principio che il licenziamento per giusta causa, di natura ontologicamente disciplinare, può fondarsi, oltre che su mancanze previste dal c.d. codice disciplinare di fonte collettiva o datoriale, anche direttamente sulla legge per violazione dei doveri fondamentali del lavoratore - ritenga legittima e giustificata l'irrogazione da parte del datore di lavoro della sanzione del licenziamento in ronco. (Nella specie, la società concessionaria del servizio telefonico aveva adottato la massima sanzione nei confronti di dipendente addetto al servizio di manutenzione presso l'utenza, che si era reso responsabile di molestie sessuali nei confronti della figlia infrasedicenne dell'utente, sola in casa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)