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Sez. 1, Sentenza n. 14707 del 29/12/1999 (Rv. 532611 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Reato di abuso di atti d'ufficio commesso dall'eletto - Decadenza dalla carica - Abrogazione dell'ipotesi criminosa - Fatto comunque commesso con abuso di poteri - Qualificabilità come diverso reato comportante ineleggibilità e decadenza - Verifica - Necessità.
Stato
decisa il 1999-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532611-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)

L'art. 15, comma primo, lett. c), della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16, che prevede l'ineleggibilità, tra l'altro, alla carica di consigliere regionale, e la decadenza dalla stessa carica, per coloro che abbiano riportato condanna per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, diversi da quelli, per i quali sono parimenti previsti l'ineleggibilità e la decadenza, indicati dalla lett. b) del comma primo, che costituiscono figure criminose specifiche e singolarmente individuate, contiene una norma di chiusura, volta ad impedire l'esclusione dall'area della decadenza di comportamenti non specificamente previsti, ma ugualmente lesivi dell'interesse protetto, con la conseguenza che l'ineleggibilità o la decadenza operano con riferimento ad ogni condotta che integri la componente materiale di una fattispecie criminosa autonoma ovvero una circostanza aggravante che si estrinsechi nell'abuso dei poteri o nella violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione. Ne consegue che il giudice cui è devoluta la questione di ineleggibilità o decadenza, deve accertare se tali estremi sussistano nel comportamento della persona di cui si tratta, sulla base di quanto già verificato in sede penale, e senza poter esperire ulteriori indagini di merito, se il fatto realizzi quell'abuso di poteri o quella violazione di doveri che costituisca componente dell'elemento oggettivo di una fattispecie delittuosa tipica ovvero di una circostanza aggravante di un delitto non immediatamente diretto alla tutela della pubblica amministrazione (fattispecie relativa a soggetto già condannato per il delitto, previsto dall'art. 323 cod. pen., di abuso di ufficio, per un fatto che, nonostante l'abrogazione della norma incriminatrice, era qualificabile come favoreggiamento reale aggravato, determinante, in base all'art. 15, comma primo, lett. c), della legge n. 55 del 1990, l'ineleggibilità e la decadenza dalla carica).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 673, Legge 19/03/1990 num. 55 art. 15 com. 1 CORTE COST., Legge 18/01/1992 num. 16 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)