Sez. 6, Sentenza n. 2890 del 29/09/1987 Ud. (dep. 04/03/1988) Rv. 177786 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - VALUTAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INOSSERVANZA - NULLITÀ.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - VALUTAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INOSSERVANZA - NULLITÀ.*
Il giudice di merito è libero di negare attendibilità alla prova dell'impedimento a comparire dell'imputato, sia per quanto riguarda la veridicità della certificazione, sia per ciò che concerne la natura, gravità e attualità dell'impedimento, ma deve dar ragione del suo convincimento con motivazione adeguata, logica e corretta, in ottemperanza ai principi generali di ordine costituzionale e nel rispetto della specifica disposizione di cui all'art. 148 cod. proc. pen., secondo la quale la motivazione costituisce, a pena di nullità, elemento essenziale di ogni ordinanza. (nella specie è stato ritenuto solo apparentemente motivato il provvedimento con il quale il giudice di merito aveva ritenuto, senza ulteriore specificazione, che le infermità denunciate non potessero considerarsi tali, pur essendo la loro allegazione suffragata da un certificato del medico del carcere). (Conf mass n 141558; (Conf mass n 136972).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)