Sez. 1, Sentenza n. 9376 del 27/04/2011 (Rv. 617884 - 01)
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | In genere.
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI
In tema di divorzio, poiché l'art. 6, quarto comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, consente al coniuge non affidatario d'intervenire nell'interesse dei figli solo con riguardo alle "decisioni di maggiore interesse", non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie spese sostenute per il trattamento ortodontico del figlio) nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli; tuttavia tale principio non è inderogabile, essendo possibile che il giudice stabilisca oltre che la misura, anche i modi (tra i quali la previa concertazione), in modo difforme da quanto previsto, in linea di principio, dalla legge.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)