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Sez. 1, Sentenza n. 2182 del 28/01/2009 (Rv. 606548 - 01)

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Decisioni di "maggior interesse" per i figli - Potestà d'intervento del coniuge non affidatario - Sussistenza - Onere di previa concertazione delle spese straordinarie - Esclusione - Derogabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606548-01

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI

In tema di separazione personale dei coniugi, poiché l'art. 155 cod. civ., nel testo in vigore prima della modifica apportata con la legge n. 54 del 2006, consente al coniuge non affidatario di intervenire nell'interesse dei figli soltanto con riguardo alle "decisioni di maggiore interesse", non è configurabile a carico del coniuge affidatario alcun obbligo di previa concertazione con l'altro coniuge sulla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli; tuttavia, tale principio non è inderogabile, essendo sempre possibile che il giudice, ai sensi del secondo e del terzo comma della norma citata, determini, oltre che la misura, anche i modi con i quali il coniuge non affidatario contribuisce al mantenimento dei figli, in modo difforme da quanto previsto in linea di principio dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)