Sez. U, Ordinanza n. 24180 del 16/11/2009 (Rv. 610431 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Sospensione dell'esercizio della professione - Impugnazione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense - Rigetto - Ricorso per cassazione - Sottoscrizione da parte dell'avvocato sospeso - Inammissibilità - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI
L'avvocato sottoposto alla sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, non può sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione avverso la decisione con cui il Consiglio Nazionale Forense abbia rigettato l'impugnazione da lui proposta contro il provvedimento disciplinare, in quanto l'art. 66, terzo comma del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, prevedendo che il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare venga sottoscritto dal ricorrente o da un suo procuratore munito di mandato speciale, non deroga alle ordinarie regole del giudizio di legittimità dettate dagli artt. 34 e 35 del r.d.l. 27 novembre 1937, n. 1578, in applicazione delle quali la difesa personale presso la Corte di Cassazione è consentita solo all'avvocato che sia in possesso del requisito di un'efficace iscrizione nell'albo di un tribunale.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66 com. 3, Regio Decr. Legge 27/11/1937 num. 1578 art. 33, Regio Decr. Legge 27/11/1937 num. 1578 art. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)