Sez. U, Ordinanza n. 11213 del 08/05/2008 (Rv. 602836 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Avvocato sospeso cautelarmente - Mancanza dello "ius postulandi" - Configurabilità - Ricorso al C.N.F. proposto personalmente - Ammissibilità - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI
L'avvocato sottoposto a sospensione cautelare dall'esercizio della professione è privo dello "ius postulandi"; pertanto, in considerazione della natura impugnatoria del ricorso al Consiglio nazionale forense avverso la decisione emessa dal locale Consiglio dell'ordine, tale atto è inammissibile ove personalmente proposto dall'avvocato sospeso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 17 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 33, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 60, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 62, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)