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Sez. 6, Sentenza n. 3366 del 20/12/2017 Ud. (dep. 24/01/2018) Rv. 272141 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER IL GIUDIZIO | Violazione del termine di comparizione dell'imputato - Nullità di ordine generale - Conseguenze in caso di contemporanea assenza del difensore alla prima udienza - Provvedimento di rinvio della prima udienza - Equivalenza alla nuova citazione dell'imputato - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272141-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER IL GIUDIZIO

In tema di appello, l'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato, di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., determina una nullità di ordine generale, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, che, in caso di contemporanea assenza del suo difensore o di un sostituto, non è soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen., né alla sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen., dovendosi, altresì, escludere che, in assenza di un nuovo avviso, l'eventuale provvedimento di rinvio della prima udienza, con la concessione del termine di venti giorni, equivalga ad una nuova citazione dell'imputato, atteso che l'assenza del suo difensore, o di un sostituto, alla prima udienza impediscono l'operatività dell'istituto della rappresentanza, previsto dall'art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)