Sez. 3 - , Sentenza n. 48367 del 18/04/2018 Ud. (dep. 24/10/2018) Rv. 274738 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER IL GIUDIZIO | Mancata osservanza – Assenza dell’imputato - Rinvio del processo a nuova udienza - Concessione di un nuovo termine dilatorio - Notifica dell'ordinanza di rinvio all'imputato - Necessità - Avviso al difensore presente - Sufficienza – Esclusione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER IL GIUDIZIO
In tema di giudizio di appello, la rinnovazione della citazione a giudizio impone il rispetto del termine libero di venti giorni dal ricevimento della nuova notifica, non essendo consentito assicurare con quest'ultima la mera integrazione del termine originario insufficiente. (In motivazione, la Corte ha precisato che la tempestiva eccezione di nullità sollevata dalla difesa, nel caso in cui l'imputato non sia comparso, non consente di procedere in sua assenza e di considerare lo stesso rappresentato dal difensore ai fini della conoscenza della data di rinvio del processo, imponendo, invece, la rinnovazione della notifica del decreto di citazione all'imputato, unitamente all'estratto del verbale d'udienza nella parte contenente la data del rinvio, assicurandogli per intero un nuovo termine di venti giorni liberi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)