Sez. 4, Sentenza n. 45758 del 15/04/2016 Ud. (dep. 31/10/2016) Rv. 268125 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER IL GIUDIZIO | Mancata osservanza - Rinvio del processo a nuova udienza - Concessione di un nuovo termine dilatorio - Notifica dell'ordinanza di rinvio all'imputato - Necessità - Esclusione - Avviso al difensore presente - Sufficienza.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER IL GIUDIZIO
In tema di impugnazioni nell'ipotesi in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)