Sez. L, Sentenza n. 696 del 20/01/1993 (Rv. 480372 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di malattia | Obbligazione del datore di lavoro - Limiti - "Adiectus solutionis causa" ovvero quale parte tenuta all'integrazione contrattuale - Distinzione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di malattia
Con riguardo al trattamento economico di malattia, il datore di lavoro - mentre va considerato come mero "adiectus solutionis causa" quanto all'indennità di malattia, della quale, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663 (convertito, con modifiche, con legge n. 33 del 1980), corrisponde ai lavoratori anticipazioni per conto dell'I.N.P.S., il quale è l'unico soggetto tenuto ad erogare l'indennità stessa - è invece tenuto ad erogare in proprio l'integrazione, eventualmente prevista dalla disciplina collettiva, che è a suo esclusivo carico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 1, Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)