Sez. L, Sentenza n. 5185 del 04/06/1996 (Rv. 497953 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA | Obbligazione del datore di lavoro - Natura - "Adiectus solutionis causa" - Conseguenze - Recupero di somme indebitamente corrisposte - Spettanza esclusiva all'ente previdenziale, unico titolare della relativa obbligazione - Carattere esclusivo.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA
Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980 n. 33, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare al lavoratore l'indennità di malattia come "adiectus solutionis causa", atteso che la titolarità della relativa obbligazione, di natura previdenziale, fa capo esclusivamente all'I.N.P.S. che è l'unico soggetto obbligato ad erogarla; ne consegue che, qualora tale indennità, anticipata dal datore di lavoro, risulti non dovuta, l'unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebita è l'Istituto previdenziale non potendo essere rimessa al datore di lavoro alcuna valutazione sulla sussistenza dei presupposti condizionanti la spettanza dell'indennità in questione, quali le questioni attinenti alla sussistenza della malattia o all'osservanza dell'obbligo di reperimento nelle c.d. fasce orarie.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 1, Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)