Sez. 2, Sentenza n. 5884 del 07/02/1985 Ud. (dep. 15/06/1985) Rv. 169758 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - NOZIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - NOZIONE.*
Per la configurazione della circostanza attenuante di cui allo art. 62 n. 4 cod. pen. è richiesta la sussistenza di un danno di speciale tenuità, e cioè di un danno che sia di Rilevanza economica minima, se non trascurabile, tenuto conto del livello economico medio della generalità dei cittadini. (V mass n 131556).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)