Sez. 1, Sentenza n. 18910 del 21/09/2004 (Rv. 577261 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Valore dell'assegno quale promessa di pagamento - Nei rapporti diretti fra traente e prenditore - Sussistenza - Nei rapporti fra traente e banca trattaria - Esclusione.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE
L'assegno bancario ha valore di promessa di pagamento nei rapporti diretti fra traente e prenditore, ma non nel rapporto di provvista fra il cliente e la banca trattaria, la quale figura nel titolo non come creditrice del traente, bensì soltanto come destinataria dell'ordine di pagamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)