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Sez. 1, Sentenza n. 18910 del 21/09/2004 (Rv. 577261 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Valore dell'assegno quale promessa di pagamento - Nei rapporti diretti fra traente e prenditore - Sussistenza - Nei rapporti fra traente e banca trattaria - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577261-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE

L'assegno bancario ha valore di promessa di pagamento nei rapporti diretti fra traente e prenditore, ma non nel rapporto di provvista fra il cliente e la banca trattaria, la quale figura nel titolo non come creditrice del traente, bensì soltanto come destinataria dell'ordine di pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)