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Sez. 2, Sentenza n. 4368 del 19/04/1995 (Rv. 491879 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Assegno bancario privo di data - Nullità - Promesse di pagamento - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491879-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE

L'assegno bancario privo di data è un titolo nullo e, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, deve essere considerato una promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 cod. civ., implicando di conseguenza, solo una presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)