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Sez. 3, Sentenza n. 8712 del 02/09/1998 (Rv. 518559 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Mancanza di valore cartolare - Promessa di pagamento - Conseguenza.
Stato
decisa il 1998-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518559-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE

L'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario), anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento, e pertanto, secondo la disciplina dell'art. 1988 cod. civ., comporta una presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente (o il girante) non fornisca la prova - che può desumersi da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito - dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 58, Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)