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Sez. 1, Sentenza n. 1305 del 21/02/1983 (Rv. 426095 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI O ADEGUAMENTO DELLO STESSO - DOMANDA FORMULATA NEL GIUDIZIO DI DIVORZIO - ACCOGLIMENTO - DECORRENZA DALLA DATA DELLA SUA PROPOSIZIONE - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1983-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426095-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI O ADEGUAMENTO DELLO STESSO - DOMANDA FORMULATA NEL GIUDIZIO DI DIVORZIO - ACCOGLIMENTO - DECORRENZA DALLA DATA DELLA SUA PROPOSIZIONE - OBBLIGATORIETÀ.*

Il divorzio non produce alcun effetto sui rapporti giuridici intercorrenti tra i figli e i genitori, nel senso che i doveri e i diritti di questi ultimi verso i primi, fatte salve le modifiche conseguenti ai provvedimenti relativi al loro affidamento, non subiscono alcuna alterazione sostanziale, ed in particolare rimane identico, sia prima che dopo la pronuncia del divorzio, l'Obbligo di ciascuno dei genitori di contribuire, in proporzione delle sue capacità, all'assistenza, all'educazione ed al mantenimento dei figli. Di conseguenza, se in Sede di giudizio di divorzio, uno dei coniugi abbia richiesto un assegno di mantenimento per i figli o l'adeguamento di esso, la domanda, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in Mancanza di espresse limitazioni, dalla data stessa della sua proposizione e non da quella del passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio, non dipendendo essa dalla modifica di status operata da tale pronuncia tra i coniugi. (V 5407/81, mass n 416118).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)