Sez. 1, Sentenza n. 5407 del 15/10/1981 (Rv. 416118 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DOVUTO AL CONIUGE AFFIDATARIO DEI FIGLI - DETERMINAZIONE - DECORRENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DOVUTO AL CONIUGE AFFIDATARIO DEI FIGLI - DETERMINAZIONE - DECORRENZA.*
Mentre l'assegno a favore del coniuge divorziato decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale segna il momento della formazione del relativo titolo, l'assegno dovuto allo stesso quale affidatario dei figli, a titolo di concorso per il loro mantenimento, ancorché definitivamente determinato con quella sentenza, decorre dalla data di detto affidamento, in quanto si ricollega ad un Obbligo preesistente alla pronuncia di divorzio, che si concretizza nel versamento di un contributo per effetto del venir meno della convivenza dei genitori e dell'affidamento dei figli ad uno di essi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)