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Sez. 3, Sentenza n. 3997 del 16/12/1968 (Rv. 337574 - 01)

VENDITA - IN GENERE- VENDITA CON EFFETTI SOLTANTO OBBLIGATORI - CONDIZIONI - ACCORDO PER IL DIFFERIMENTO DEGLI EFFETTI TRASLATIVI - DICHIARAZIONE ESPRESSA - FORMA PARTICOLARE- NECESSITA - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO - INDAGINE DI FATTO.*
Stato
decisa il 1968-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337574-01

VENDITA - IN GENERE- VENDITA CON EFFETTI SOLTANTO OBBLIGATORI - CONDIZIONI - ACCORDO PER IL DIFFERIMENTO DEGLI EFFETTI TRASLATIVI - DICHIARAZIONE ESPRESSA - FORMA PARTICOLARE- NECESSITA - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO - INDAGINE DI FATTO.*

L'ipotesi di una vendita con effetti soltanto obbligatori si verifica sia quando il negozio stipulato non consente l'attuazione degli effetti reali (perche, ad esempio, la cosa non e determinata o non e di proprieta del venditore), sia quando tra le parti vi e accordo per differire il trasferimento ad un momento successivo in previsione di un fatto o di un adempimento ulteriore. Tale accordo, in se, non richiede una dichiarazione espressa ne una Forma particolare e l'accertamento della sua esistenza costituisce indagine di fatto. (nella specie, in relazione alla compravendita di un automezzo, i giudici del merito avevano desunto dagli elementi probatori acquisiti il convincimento che l'effetto traslativo fosse differito fino al saldo del prezzo).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1476

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)