Sez. L, Sentenza n. 10719 del 27/10/1998 (Rv. 520159 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE | Valutazione del precedente comportamento delle parti ai fini dell'interpretazione dell'accordo - Ammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE
Il dettato normativo di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ. costituisce un complesso di norme tra loro strettamente connesse per l'interpretazione del contratto che consente al giudice di tenere conto come criterio sussidiario del comportamento delle parti prima dell'intervenuto accordo. Ciò vale anche in riferimento alla conciliazione giudiziale. Infatti la preclusione per il giudice dell'accertamento della situazione preesistente alla conciliazione stessa non può ritenersi estesa al suddetto comportamento ai fini del successivo accordo in quanto la sua valutazione non tocca minimamente la situazione giuridica preesistente che è stata definita con l'accordo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)