Sez. 1, Sentenza n. 14390 del 08/07/2005 (Rv. 584961 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - DECRETO | Motivazione - Requisiti Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - DECRETO
La motivazione del decreto, ove necessaria, come nel caso in cui tale provvedimento sia emesso per definire un procedimento in camera di consiglio, non dev'essere ampia come quella della sentenza, né succinta, come quella dell'ordinanza, ma può ben essere sommaria, nel senso che il giudice, senza ritrascriverli nel decreto, può limitarsi ad indicare quali elementi, tra quelli indicati nell'istanza che lo ha sollecitato, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto, essendo comunque tenuto, in ottemperanza all'obbligo di motivazione impostogli dall'art. 111, sesto comma, Cost., a dar prova, anche per implicito, di aver considerato tutta la materia controversa. (Fattispecie relativa a decreto del tribunale in sede di opposizione a provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675).
Riferimenti normativi: Legge 31/12/1996 num. 675 art. 29, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 6, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)