Sez. 2, Sentenza n. 1993 del 08/07/1974 (Rv. 370251 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - MANCATA INDICAZIONE DELLA SOMMA E DEL NUMERO DELLA BOLLETTA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - INDICAZIONE DELLA DATA DEL DEPOSITO E DELL'UFFICIO DEL REGISTRO - SUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - MANCATA INDICAZIONE DELLA SOMMA E DEL NUMERO DELLA BOLLETTA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - INDICAZIONE DELLA DATA DEL DEPOSITO E DELL'UFFICIO DEL REGISTRO - SUFFICIENZA.*
La prescrizione di cui all'art 366 n 5 cod proc civ puo ritenersi adempiuta quando nell'originale del ricorso e nella copia notificata all'altra parte siano indicati la data del deposito e l'ufficio del registro presso cui e stato eseguito, dato che, in tal caso, nonostante la mancata indicazione della somma versata e del numero della relativa bolletta, il resistente puo controllare la regolarita del versamento esaminando l'originale degli Atti in cancelleria. (V 2505'72, mass n 359989; 1875'72, mass n 358917; (V 121'72, mass n 355849).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)