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Sez. 1, Sentenza n. 13486 del 03/12/1999 (Rv. 531800 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Indennità di trasferimento corrisposta ai propri dipendenti dalle aziende di credito - Assimilabilità alla indennità di trasferta - Effetti sul piano del regime fiscale - Parziale tassabilità.
Stato
decisa il 1999-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531800-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

L'indennità di trasferimento corrisposta, ai sensi dell'art. 51, primo comma, n. 1), lett. d), del contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante il personale direttivo delle aziende di credito, ai dipendenti trasferiti per decisione unilaterale del datore di lavoro, per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza, per un minimo di venti giorni, ed un massimo normalmente di trenta, è assimilabile, per il suo carattere temporaneo, alla indennità di trasferta, cui sia l'art. 48 del previgente d.P.R. n. 597 del 1973, sia il successivo T.U. del 1986, applicano un regime di tassabilità solo parziale, in considerazione della sua funzione parzialmente riparatoria. Ne consegue l'identità del regime fiscale delle due indennità richiamate.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 48 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)