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Sez. 5, Sentenza n. 2611 del 08/03/2000 (Rv. 534670 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Indennità di trasferimento corrisposta ai propri dipendenti dalle aziende di credito - Assimilabilità all'indennità di trasferta - Esclusione - Conseguenze in tema di intera tassabilità antecedentemente al regime introdotto dal D.Lgs. n. 314 del 1997.
Stato
decisa il 2000-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534670-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

A differenza dell'indennità di trasferta, le indennità di trasferimento e le indennità similari - quale il rimborso di parte del più consistente canone di locazione che il dipendente debba pagare per acquisire il godimento di un confacente alloggio (cioè le somme che il datore di lavoro eroghi al dipendente per alleviare la maggiore entità degli oneri generali connessi allo stabile spostamento territoriale dell'attività lavorativa) - sono componenti del reddito tassabile, ai fini dell'IRPEF, per l'intero ammontare, se ricadono in periodi d'imposta anteriori al 1998.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 48 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)