Sez. 1, Sentenza n. 4400 del 27/06/1983 (Rv. 429305 - 01)
TRIBUTI LOCALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA - TERMINE (DI MESI SEI) PER LA PROPOSIZIONE - IMPOSTA SUL VALORE LOCATIVO - RUOLI - DOMANDA DI CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DELL'ISCRIZIONE A RUOLO OLTRE I TERMINI DI LEGGE - PROPOSIZIONE - TERMINE DI DECADENZA DI SEI MESI DALLA PUBBLICAZIONE DEL RUOLO - APPLICABILITÀ - TEMPESTIVA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AL PREFETTO EX ART. 288 DEL T.U. PER LA FINANZA LOCALE - IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI LOCALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA - TERMINE (DI MESI SEI) PER LA PROPOSIZIONE - IMPOSTA SUL VALORE LOCATIVO - RUOLI - DOMANDA DI CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DELL'ISCRIZIONE A RUOLO OLTRE I TERMINI DI LEGGE - PROPOSIZIONE - TERMINE DI DECADENZA DI SEI MESI DALLA PUBBLICAZIONE DEL RUOLO - APPLICABILITÀ - TEMPESTIVA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AL PREFETTO EX ART. 288 DEL T.U. PER LA FINANZA LOCALE - IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA - ESCLUSIONE.*
In tema di Tributi locali (nella specie imposta sul valore locativo), la domanda con la quale il contribuente contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo perché effettuata oltre i termini di legge, non essendo diretta a contestare il potere di imposizione del comune per difetto dei presupposti oggettivi e soggettivi stabiliti dalla legge per la Costituzione del rapporto di imposta, ma il mero Esercizio del potere di esazione del tributo, con riguardo alle formalità intrinseche del ruolo quanto al tempo della sua formazione e pubblicazione, deve essere proposta davanti alla autorità giudiziaria nel termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione del ruolo, stabilito dall'art. 285 del T.U. Per la finanza locale approvato con R.d. 14 settembre 1931 n. 1175; né la decadenza è impedita dalla tempestiva proposizione del ricorso al prefetto ai sensi dell'art. 288 dello stesso testo unico, trattandosi di un rimedio amministrativo indipendente ed autonomo, con funzione ed effetti limitati, attinenti alla rettifica di errori materiali o alla regolarizzazione della procedura in via di tutela della regolarità dell'Azione amministrativa, che manca di qualsiasi correlazione, espressa o implicita, con l'Azione giudiziaria e con le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ordinaria. (V 5504/80, mass n 409371; (V 3413/78, mass n 392869; (V 2893/76, mass n 381648; (V 3176/72, mass n 360962; (V 3176/72, mass n 360963).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)