Sez. 3, Sentenza n. 8720 del 13/04/2010 (Rv. 612503 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Effetto permanente - Limiti - Estinzione del processo - Conseguenze - Nuova decorrenza della prescrizione dalla data della domanda - Necessità.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE
L'estinzione del processo (sia o meno dichiarata dal giudice) elimina l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2945, comma 2, cod. civ., ma non incide sull'effetto interruttivo istantaneo della medesima, con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di detta domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)