Sez. 3, Sentenza n. 11318 del 18/12/1996 (Rv. 501391 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Effetto permanente - Limiti - Estinzione del processo - Conseguenze - Nuova decorrenza della prescrizione dalla data della domanda - Necessità.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE
L'estinzione del processo (sia o meno dichiarata dal giudice) elimina l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2945 comma 2 cod. civ., ma non incide sull'effetto interruttivo istantaneo della medesima, con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di detta domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)