Sez. 3, Sentenza n. 21812 del 27/10/2015 (Rv. 637544 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Indennizzo assicurativo corrisposto in eccesso - Domanda tardiva di ripetizione dell'indebito formulata nel giudizio risarcitorio - Inammissibilità - Idoneità a determinare effetti interruttivi della prescrizione permanenti - Ragioni.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE
La domanda di ripetizione di indebito relativa ad un indennizzo assicurativo corrisposto in eccesso dalla compagnia assicuratrice proposta tardivamente nel corso del giudizio per il risarcimento del danno indennizzabile pur inammissibile è idonea ad interrompere la prescrizione con effetti non solo istantanei, ma anche permanenti sino al giudicato ex art. 2945, comma 2, c.c., indipendentemente dalla diversa allegazione del creditore, trattandosi di effetto che consegue non ad una manifestazione di volontà della parte, ma direttamente dalla legge per il solo fatto che sia stata formulata una domanda giudiziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)