Sez. 5, Sentenza n. 17046 del 26/08/2004 (Rv. 576557 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE | Ritenuta sugli interessi a titolo di imposta - Soggetti esclusi dall'IRPEG - Applicabilità, in virtù della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 14 della Legge n. 28 del 1999 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE
In tema di imposte sui redditi, l'art. 14 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28, secondo il quale l'art. 26, quarto comma, terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - riguardante la ritenuta a titolo di imposta, fra gli altri, sugli interessi bancari maturati sui conti correnti -, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'IRPEG, costituisce norma di interpretazione autentica e, quindi, per la sua efficacia retroattiva, si applica anche ai rapporti non ancora definiti, senza che ciò possa dar luogo a dubbi di legittimità costituzionale, com'è stato riconosciuto dalle sentenze n. 174 del 2001 e 313 del 2002 della Corte costituzionale. (Nell'enunciare tale principio la Corte ha affermato che il carattere non innovativo, ma solo interpretativo, dell'art. 14 della Legge n. 28 cit., era già stato affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 9202 del 1999).
Riferimenti normativi: Legge 18/02/1999 num. 28 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)