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Sez. 5, Sentenza n. 5014 del 08/03/2005 (Rv. 580220 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE | Ritenuta sugli interessi a titolo di imposta - Applicazione anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'IRPEG, ai sensi della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 14 della legge n. 28 del 1999 - Efficacia retroattiva - Limitazione alla data di entrata in vigore dell'art. 12 del D.Lgs. n. 461 del 1997, sostitutivo dell'art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Esclusione - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e relativo Protocollo addizionale - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580220-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE

In tema di imposte sui redditi, l'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 (secondo il quale l'art. 26, quarto comma, terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - riguardante l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti - deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'IRPEG) costituisce norma di interpretazione autentica ed ha, quindi, efficacia retroattiva. A tal riguardo, l'effetto retroattivo non può essere limitato alla data di entrata in vigore dell'art. 12 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, che ha da ultimo sostituito il citato art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973, poiché la interpretazione autentica fa chiaro riferimento al contenuto precettivo della disposizione interpretata, che non ha subito alcuna modifica ad opera del menzionato D.Lgs. n. 461 del 1997; nè tale regime fiscale dà luogo a dubbi di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 117 Cost., né, d'altra parte, esso si pone in contrasto con i principi a tutela della proprietà sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (e relativo Protocollo addizionale).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/1997 num. 461 art. 12 CORTE COST., Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 18/02/1999 num. 28 art. 14 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 23, Costituzione art. 53, Costituzione art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)