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Sez. 1, Sentenza n. 4101 del 09/12/1974 (Rv. 372723 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PER LA MOGLIE INCOLPEVOLE - OBBLIGO DEL MARITO - CONDIZIONI - PROVA DELL'IMPOSSIDENZA DELLA MOGLIE - NECESSITA - ONERE PROBATORIO DELLA MOGLIE.*
Stato
decisa il 1974-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372723-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PER LA MOGLIE INCOLPEVOLE - OBBLIGO DEL MARITO - CONDIZIONI - PROVA DELL'IMPOSSIDENZA DELLA MOGLIE - NECESSITA - ONERE PROBATORIO DELLA MOGLIE.*

Poiche, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 13 luglio 1970 n 133, il marito, per colpa del quale sia stata pronunziata la separazione personale, e tenuto a mantenere la moglie soltanto se questa non disponga di mezzi sufficienti, l'insufficienza o la Mancanza di mezzi economici della moglie costituisce elemento della fattispecie costitutiva del diritto della medesima al mantenimento da parte del marito, con la conseguenza che grava sulla moglie l'Onere di provare la propria impossidenza o, comunque, di non disporre di mezzi economici sufficienti per il suo mantenimento. (Conf 3515'72, mass n 361451; 2994'71, mass n 354274).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 145 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)