Sez. 1, Sentenza n. 2994 del 23/10/1971 (Rv. 354274 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA MOGLIE - CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MOGLIE - RILEVANZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA MOGLIE - CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MOGLIE - RILEVANZA.*
In virtu della sentenza n 133 del 13 luglio 1970 - con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimita costituzionale dello art 145, primo comma, cod civ nella parte in cui pone a carico del marito l'Obbligo di somministrare alla moglie, in proporzione delle proprie sostanze, tutto cio che e necessario ai bisogni della vita, indipendentemente dalle condizioni economiche della coniuge - e stata esclusa ogni differenziazione tra gli obblighi rispettivi dei coniugi, per cui anche in regime di separazione personale per colpa del marito, questi non e tenuto a mantenere la moglie indipendentemente dalle di lei condizioni economiche. (Conf 977'71, mass n 350927; V 2986'71).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 145 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)