Sez. L, Sentenza n. 2202 del 22/07/1974 (Rv. 370573 - 01)
SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IN NOME COLLETTIVO - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO FRA LA SOCIETA ED UNO DEI SOCI - CARATTERE ECCEZIONALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - PRESTAZIONE INTEGRANTE UN CONFERIMENTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IN NOME COLLETTIVO - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO FRA LA SOCIETA ED UNO DEI SOCI - CARATTERE ECCEZIONALE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - PRESTAZIONE INTEGRANTE UN CONFERIMENTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Nelle societa in nome collettivo, che non sono enti giuridici distinti dalle persone dei singoli soci, un rapporto di lavoro subordinato fra la societa ed uno dei soci e configurabile, in via eccezionale, nella sola ipotesi in cui il socio presti la sua attivita lavorativa sotto il controllo gerarchico di altro socio, munito di supremazia e sempre che la suddetta prestazione non integri un conferimento previsto dal contratto sociale. (nella specie, il giudice del merito aveva escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato avendo accertato che l'opera svolta da uno dei soci in favore di una societa in nome collettivo costituiva adempimento di una clausola dello statuto sociale che faceva Obbligo a tutti i soci di assumere, come prestazione accessoria ai conferimenti in natura, la direzione tecnica ed amministrativa della societa, senza alcun compenso aggiuntivo oltre alla partecipazione agli utili. La SC ha confermato questa pronunzia, enunziando il principio di cui in massima). (V 2772'69, mass n 342499).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2263, Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)