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Sez. 2, Sentenza n. 1511 del 26/10/1965 Ud. (dep. 05/02/1966) Rv. 100427 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITA - INFLUENZA LIMITATIVA NEL GIUDIZIO CONTRO L'ESTRADATO - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - CONVENZIONE ITALO-SVIZZERA 22 LUGLIO 1868 - CONDIZIONI PARTICOLARI STABILITE DALLA STESSA.*
Stato
decisa il 1965-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/100427-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITA - INFLUENZA LIMITATIVA NEL GIUDIZIO CONTRO L'ESTRADATO - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - CONVENZIONE ITALO-SVIZZERA 22 LUGLIO 1868 - CONDIZIONI PARTICOLARI STABILITE DALLA STESSA.*

Il principio di specialita sancito dall'art 661 capoverso cod proc pen non assume Rilevanza soltanto ai fini dell'esecuzione, ma costituisce un limite anche al giudizio nei confronti dell'estradato: cio si desume chiaramente non solo dalla lettera ma anche dalla ratio della norma, poiche il processo importa pur sempre una soggezione dell'imputato, non soltanto dal punto di vista delle misure preventive ma anche in relazione all'istruttoria (interrogatori, confronti, perquisizioni, perizie e simili) nonche agli oneri concernenti il compimento di Atti processuali. Pertanto, il medesimo principio importa una sospensione necessaria della potesta di procedere a carico dell'estradato, per fatti diversi da quelli per i quali l'estradizione e stata concessa, fino a quando non cessi l'ostacolo all'Esercizio della stessa potesta (per estradizione suppletiva, per nuovo espatrio, per libera permanenza in patria). Nello stesso senso, cioe come limiti al giudizio e non soltanto all'esecuzione, vanno intese le particolari e diverse condizioni stabilite dall'art 3 della convenzione italo-svizzera 22 luglio 1868 (resa esecutiva con RD 5 maggio 1869), condizioni che prevalgono su quelle fissate dall'art 661 capoverso in virtu della regola dettata dall'art 656 dello stesso codice.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 656, Cod. Proc. Pen. art. 661

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)